“Un cassiere di banca che compie su richiesta di un soggetto che non sia titolare del conto corrente un’operazione bancaria di cassa su tale conto svolge attività commissiva, che rimane tale anche se a essa se ne aggiunge una omissiva qualora il cassiere non esplichi il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio, da ciò derivando che se il richiedente ha chiesto un’operazione illecita ex art. 2043 c.c., il cassiere ha contribuito in modalità causalmente commissiva alla sua effettuazione, ad ogni effetto di legge. Consequentur, scatta la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. della banca.” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 12598/21; depositata il 12 maggio). Questo il recente principio di diritto affermato dalla Terza sezione civile della Suprema Corte, su ricorso presentato dall’avvocato Angelo Pettinato, in collaborazione con l’avvocato Giuseppe Lo Faro, che apre le porte per l’affermazione della responsabilità aquiliana degli operatori bancari e, per l’effetto, alla responsabilità oggettiva delle banche.
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