Responsabilità medica, risarcimento in tema di consenso informato e onere probatorio: L’onere probatorio inerente la causalità materiale «grava sul creditore e solo in seguito a tale prova grava sul debitore provare l’assenza di colpa, ovvero che l’inadempimento sia derivato da una causa non imputabile al debitore». Cass. civ., sez. III, sent., 7 ottobre 2021, n. 27268
Intervento chirurgico e lesioni post-operatorie. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di risarcimento danni, proposta da R.S., in seguito alle lesioni subito durante un intervento chirurgico eseguito presso una struttura sanitaria. La Corte d'Appello locale confermava la pronuncia del Tribunale, sottolineando come «nessun inadempimento potesse essere addebitato ai sanitari della ASL appellata, giacchè, come chiarito dalla CTU, l'infezione post-operatoria non era scrivibile ad una condotta imperita, negligente o imprudente [...]